Articolo Primo: Denominazione e sede
E’ costituita una Associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “E d u c a C i – Associazione per l’Educazione alla Convivenza Civile e Democratica” o, in breve, “EducaCi” con sede a Milano.
Articolo Secondo: Finalità
“E d u c a C i” ha carattere volontario, è apartitica e non ha scopo di lucro. Si costituisce per perseguire le seguenti finalità:
- promuovere l’introduzione nel sistema scolastico italiano della disciplina “Educazione Civile” secondo la proposta di EducaCi allegata sotto la lettera “A” all’atto costitutivo;
- favorire la convivenza civile e democratica basata sul rispetto reciproco tra cittadini e tra cittadini e istituzioni pubbliche e private, attraverso la promozione di un’etica fondata sui principi e sui valori laici della Costituzione Repubblicana, che consenta la crescita e l’estensione di comportamenti socialmente corretti e responsabili;
- c) favorire l’integrazione degli stranieri.
Articolo Terzo: Attività
- studiare e approfondire la situazione della società italiana in relazione all’educazione civile e ai temi ad essa connessi;
- organizzare incontri, dibattiti e promuovere iniziative per la introduzione nella Scuola della “Educazione Civile”;
- contribuire alla individuazione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività e degli strumenti dell’insegnamento dell’”Educazione Civile”, declinati nei vari ordini e gradi dell’Istituzione scolastica;
- raccogliere, organizzare e diffondere documenti, materiali ed in particolare progetti formativi e unità di apprendimento, elaborati da scuole o da altre agenzie educative, sui diversi contenuti dell’”Educazione Civile”;
- promuovere o partecipare a iniziative, incontri, dibattiti su temi attinenti all’”Educazione Civile”: la Costituzione, la cittadinanza democratica e pluralista, la giustizia, la non violenza e la pace, la legalità, la tutela e il rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico, la televisione e i linguaggi multimediali ecc.;
- intraprendere iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su aspetti e problemi attinenti all’etica pubblica, alla convivenza civile democratica e pluralista e all’educazione delle future generazioni, con particolare attenzione all’integrazione degli stranieri;
- aderire ad iniziative e a realtà associative con scopi affini; operare in collaborazione con istituzioni pubbliche dello Stato, della Regione, del Territorio e con istituzioni private;
- collaborare con le scuole fornendo supporto per la programmazione e lo svolgimento dell’”Educazione Civile”;
- intraprendere ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento delle proprie finalità.
Articolo Quarto: Categorie e funzioni dei Soci
I soci si distinguono nelle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.
Sono soci Fondatori i soggetti che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’Associazione.
Sono soci Ordinari tutti i soggetti che condividono e accettano gli scopi dell’associazione e si obbligano a rispettarne lo statuto.
Sono soci Sostenitori i soggetti che si distinguono per il contributo morale ed economico a favore dell’Associazione ed ai quali tale qualifica sia attribuita dal Consiglio Direttivo.
Sono soci Onorari i soggetti di elevato spessore civile e sociale che sostengano l’attività dell’Associazione ed ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualità.
Possono diventare soci di “E d u c a C i” tutti coloro che ne condividono le finalità. I soci concorrono al raggiungimento dei fini dell’Associazione con i loro apporti e gratuita disponibilità.
Essi, fatta eccezione per i soci Onorari, devono corrispondere la quota associativa, che sarà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Per i soci Sostenitori è prevista una quota minima annuale di maggiore importo.
I soci hanno diritto di sottoporre al Consiglio Direttivo proposte di iniziative per il raggiungimento degli scopi associativi e di partecipare alle commissioni di lavoro e di studio indicate al successivo Articolo Ottavo.
Articolo Quinto: Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori.
Articolo Sesto: Assemblea
- L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti.
- Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno. Può essere inoltre convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga utile ed opportuno per discutere e deliberare il programma di attività, o quando sia deliberata dal Consiglio Direttivo, o quando il Presidente ne sia richiesto da un terzo dei soci.
- L’Assemblea è convocata mediante avviso inviato almeno 10 (dieci) giorni prima, anche a mezzo posta elettronica, con indicazione della sede, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso da quello della prima, e dell’ordine del giorno. Essa sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti. Le modalità della votazione saranno di volta in volta determinate dall’Assemblea su proposta del Presidente.
b) L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Vice-Presidente, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. - Il Presidente chiamerà a fungere da segretario dell’Assemblea un socio di sua indicazione.
c) L’Assemblea determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori; delibera sugli argomenti all’ordine del giorno; approva il bilancio preventivo e consuntivo. - Delle delibere è steso verbale a cura del segretario dell’Assemblea.
Articolo Settimo: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a nove componenti eletti dall’Assemblea dei soci ad eccezione di uno che sarà eletto dai soci Fondatori anche tra uno di loro stessi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
Esso promuove la realizzazione degli scopi dell’Associazione, indicendo tutte le iniziative che saranno ritenute all’uopo opportune; provvede all’organizzazione interna dell’Associazione; costituisce commissioni di lavoro e di studio; avanza proposte su singoli temi, chiamando a partecipare ad essi i soci; delibera sulle domande di ammissione a socio; delibera sull’accettazione di contributi e liberalità in genere.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di individuare i temi sui quali organizzare incontri, dibattiti, comunicazioni ai soci e, se del caso, al pubblico anche a mezzo dei media, e scegliendo oratori e relatori; determina l’ammontare delle quote associative; provvede all’amministrazione dell’Associazione; predispone e sottopone all’Assemblea relazioni sull’attività dell’Associazione e i rendiconti annuali, preventivi e consuntivi, economico-finanziari, avvalendosi eventualmente dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione anche a titolo oneroso.
Articolo Ottavo: Presidente e Vice-Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito e rappresenta l’Associazione. Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, assumendo tutti i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.
Nell’impossibilità di indire tempestivamente una riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente stabilisce di concerto con il Vice Presidente e/o il socio fondatore, membro del Consiglio Direttivo, di organizzare incontri, dibattiti, scrivere comunicazioni urgenti ai soci e , se del caso, al pubblico.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro 30 giorni, dell’Assemblea per l’elezione delle cariche associative di propria competenza.
Il Presidente ha la firma sociale singola.
Il Consiglio Direttivo può delegare delle sue funzioni, ivi comprese quelle per il compimento di operazioni bancarie, ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri.
Articolo Nono: Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri eletti dall’Assemblea. Al Collegio dei Probiviri è sottoposta ogni controversia tra i soci e tra i soci e gli organi associativi. Il Collegio dei Probiviri potrà emettere provvedimenti di censura, di sospensione dall’attività associativa, e, nei casi più gravi, potrà pronunciare l’espulsione dall’Associazione.
Articolo Decimo: Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea. Essi controllano individualmente e collegialmente la contabilità dell’Associazione; esprimono all’Assemblea il loro parere sui conti presentati dal Consiglio Direttivo.
Articolo Undicesimo: Durata delle cariche
Tutti gli organi elettivi dell’Associazione restano in carica per un biennio. Le persone elette a ricoprire dette cariche sono rieleggibili. La loro attività viene prestata a titolo gratuito, salvo rimborso di eventuali spese.
Articolo Dodicesimo: Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi e dalle oblazioni dei soci aderenti, di persone, enti pubblici e privati.
Articolo Tredicesimo: Esercizio Economico-Finanziario
L’esercizio economico dura un anno a partire dal 1° (primo) gennaio. Entro il 15 (quindici) febbraio di ogni anno verrà presentato all’Assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo con le modalità e termini di cui al precedente Articolo Sesto, il conto preventivo per l’esercizio in corso e il conto consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre precedente. Il primo esercizio si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).
E’ espressamente vietata la redistribuzione ai soci in qualsiasi forma di eventuali residui attivi derivanti dall’esercizio precedente.
Articolo Quattordicesimo: Modifiche dello Statuto
Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei soci, con la presenza di almeno due terzi dei soci, e il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.